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LA NASPI: REQUISITI DI ACCESSO E DURATA

La NASPI spetta ai lavoratori che perdono involontariamente il lavoro e che, nei quattro anni precedenti la disoccupazione, possono far valere almeno tredici settimane di contribuzione. Dal 1 gennaio 2025 si aggiunge una regola antielusiva: chi nei dodici mesi precedenti si è dimesso, o ha risolto consensualmente un rapporto a tempo indeterminato, deve maturare le tredici settimane di contributi a partire da quella precedente cessazione.

La NASPI, ossia la Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego, è il trattamento di disoccupazione erogato dall’INPS a favore dei lavoratori subordinati che restano privi di occupazione per cause indipendenti dalla loro volontà. Per ottenerla occorre soddisfare due condizioni distinte: una relativa alla causa della cessazione del rapporto, l’altra relativa alla posizione contributiva del lavoratore.

A chi spetta la NASPI: i requisiti essenziali

Il diritto alla NASPI presuppone la compresenza di entrambi i requisiti che seguono. La mancanza anche di uno solo di essi è sufficiente a escludere la prestazione.

1. La perdita involontaria dell’occupazione

Il primo requisito è lo stato di disoccupazione conseguente a una cessazione non riconducibile a una libera scelta del lavoratore. Rientrano in questa categoria:

  • licenziamento, anche di natura disciplinare;
  • dimissioni per giusta causa;
  • dimissioni della lavoratrice madre entro l’anno di vita del bambino;
  • risoluzione consensuale dinanzi all’Ispettorato del Lavoro (ITL), all’esito della procedura preventiva al licenziamento (art. 7, l. 604/1966);
  • dimissioni o risoluzione consensuale a seguito del rifiuto del lavoratore di un trasferimento presso altra sede della stessa azienda distante più di 50 chilometri, oppure mediamente raggiungibile con i mezzi pubblici in 80 minuti o più;
  • scadenza del termine, nei contratti a tempo determinato.

Le dimissioni volontarie ordinarie, invece, restano escluse dalla tutela, salvo le ipotesi tipizzate sopra indicate.

2. Il requisito contributivo delle tredici settimane

Il secondo requisito impone al lavoratore di far valere, nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione.

Si tratta di un requisito contributivo “mobile”: il quadriennio si calcola a ritroso dalla data di cessazione del rapporto, così da valorizzare l’effettiva storia lavorativa recente dell’interessato.

La novità dal 2025: la regola antielusiva sulle dimissioni

La legge di Bilancio 2025 ha introdotto una correzione significativa al calcolo del requisito contributivo, destinata a incidere su chi cambia lavoro di frequente.

Dal 1 gennaio 2025, il dipendente che nei dodici mesi precedenti l’evento per il quale avrebbe diritto alla NASPI (ad esempio un licenziamento) abbia interrotto un altro rapporto di lavoro a tempo indeterminato per dimissioni o per risoluzione consensuale, deve possedere tredici settimane di contribuzione maturate da quella precedente cessazione (art. 1, c. 171, l. 207/2024).

In altri termini, il contatore delle tredici settimane si azzera se, nei dodici mesi precedenti la cessazione involontaria, l’interessato si è dimesso dal precedente rapporto di lavoro o lo ha risolto consensualmente. Di conseguenza, se il dipendente perde il nuovo impiego entro dodici mesi, la NASPI spetta soltanto a condizione che tale nuovo rapporto sia durato almeno tredici settimane.

La ratio è chiaramente antielusiva: si vuole evitare che il lavoratore dimissionario si faccia assumere da un datore di lavoro compiacente, disposto a licenziarlo poco dopo, al solo fine di ottenere la prestazione di disoccupazione.

La norma, tuttavia, finisce per disincentivare anche la genuina volontà di cambiare impiego alla ricerca di migliori opportunità di guadagno o di carriera. Si pensi all’ipotesi in cui la nuova lettera di assunzione preveda un patto di prova di durata inferiore a tredici settimane: in caso di mancato superamento della prova, il lavoratore perderebbe il diritto alla NASPI.

Quanto dura la NASPI

La nuova regola del 2025 incide sull’accesso alla prestazione, non sulla sua durata. Una volta accertata la sussistenza del requisito contributivo delle tredici settimane, torna a operare il criterio generale di calcolo.

La NASPI è corrisposta per un numero di settimane pari alla

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