In questo articolo
- Cos’è l’obbligo di repêchage e perché non vale per il dirigente
- Licenziamento del dirigente: giustificatezza, non giustificato motivo
- Dirigente e altri dipendenti: perché cambia l’obbligo di repêchage
- Cassazione 2895/2023: nuovo dirigente assunto dopo il licenziamento
- Il precedente Cassazione 23503/2017: ragione formale e ragione reale
- Cassazione 1581/2023: dirigente distaccato e fine del distacco
- Quando il licenziamento del dirigente è ingiustificato
- Indennità supplementare: cosa spetta al dirigente
- Il confine tra buona fede, correttezza e obbligo di repêchage
- Domande frequenti
Il licenziamento del dirigente per ragioni economico-organizzative è legittimo anche se il datore di lavoro non cerca posizioni alternative vacanti in cui ricollocarlo. A differenza degli altri dipendenti, per il dirigente non opera l’obbligo di repêchage. Lo hanno confermato due pronunce della Corte di Cassazione del 2023 (n. 1581 del 19 gennaio 2023 e n. 2895 del 31 gennaio 2023), che ribadiscono un principio consolidato: nel riassetto aziendale l’imprenditore può scegliere liberamente i propri collaboratori di vertice, purché la soppressione della posizione sia reale e non pretestuosa.
Le due sentenze offrono spunti di rilievo sia per il dirigente che intende valutare l’impugnazione del recesso, sia per il datore di lavoro che deve motivare correttamente la scelta. Nel seguito analizziamo i singoli casi, il precedente che ha generato il contenzioso e il confine, spesso sottile, tra legittima riorganizzazione e licenziamento ingiustificato.
Cos’è l’obbligo di repêchage e perché non vale per il dirigente
L’obbligo di repêchage è il dovere del datore di lavoro di verificare, prima di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, se il lavoratore possa essere ricollocato in altra posizione vacante e compatibile con la sua professionalità. Questo obbligo tutela i dipendenti, ma non si applica al dirigente: la Cassazione (n. 3175/2013) esclude che il datore debba cercare posizioni alternative per giustificare il recesso dirigenziale.
La ragione è strutturale. Il rapporto dirigenziale si fonda su un vincolo fiduciario di vertice e su un’ampia discrezionalità organizzativa dell’imprenditore. Imporre la ricerca di posizioni alternative sarebbe incompatibile con la natura stessa della funzione, che presuppone autonomia, responsabilità gestionale e libertà di scelta del datore nella composizione del management.
Licenziamento del dirigente: giustificatezza, non giustificato motivo
Il licenziamento del dirigente non richiede, per legge, un giustificato motivo oggettivo o soggettivo, come accade invece per il licenziamento individuale degli altri dipendenti. La contrattazione collettiva riconosce al dirigente un risarcimento se il recesso non è giustificato, ma senza estendere la nozione tecnica di giustificato motivo, che snaturerebbe il rapporto (Cass. 3000/1998).
Opera invece il criterio della giustificatezza, più ampio e flessibile. L’imprenditore deve poter scegliere, a fronte di ristrutturazioni razionali e non arbitrarie, le persone idonee a collaborare ai più alti livelli della gestione d’impresa (Cass. 13719/2006; Cass. 3628/2012).
La giustificatezza viene meno solo quando il licenziamento è arbitrario (privo di qualsiasi motivo) o pretestuoso, cioè finalizzato a liberarsi del dirigente senza valide ragioni, in violazione dei canoni di buona fede e correttezza o delle procedure di legge o di contratto (Cass. 14604/2011).
Dirigente e altri dipendenti: perché cambia l’obbligo di repêchage
La differenza di disciplina si coglie meglio mettendo a confronto le due posizioni rispetto agli elementi essenziali del licenziamento per ragioni organizzative.
| Profilo | Altri dipendenti | Dirigente |
|---|---|---|
| Criterio di legittimità | Giustificato motivo oggettivo | Giustificatezza (più ampia) |
| Obbligo di repêchage | Sì, dovuto | No, escluso |
| Tutela in caso di illegittimità | Reintegra o indennità di legge | Indennità supplementare da CCNL |
| Onere del datore | Provare ragione e impossibilità di ricollocazione | Provare l’effettività della ragione organizzativa |
Resta fermo un punto comune: anche nei confronti del dirigente il datore deve dimostrare l’effettiva sussistenza delle ragioni poste a fondamento del recesso. Ciò che non gli è richiesto è la ricerca di una collocazione alternativa.
Cassazione 2895/2023: nuovo dirigente assunto dopo il licenziamento
Nel caso deciso dalla sentenza n. 2895 del 31 gennaio 2023, il recesso di un dirigente per riassetto organizzativo era motivato dall’impossibilità di individuare ulteriori ambiti lavorativi adeguati al suo inquadramento. Il dirigente contestava tale ragione, evidenziando l’assunzione di un altro dirigente cinque mesi dopo il licenziamento.
Secondo il ricorrente, il datore avrebbe dovuto comunque dimostrare l’assenza di posizioni compatibili con la sua professionalità, in sostanza il rispetto dell’obbligo di repêchage. La Cassazione ha respinto questa lettura in modo netto, escludendo il repêchage e osservando che la congruità dell’intervallo tra licenziamento e nuova assunzione era una questione di fatto, non sindacabile in sede di legittimità.
Il precedente Cassazione 23503/2017: ragione formale e ragione reale
La decisione del 2023 ruota attorno alla corretta interpretazione di un precedente del 2017 (Cass. 23503/2017), che il ricorrente riteneva imporre, in un caso analogo, l’obbligo di repêchage.
In quel caso la Cassazione si era pronunciata sul licenziamento di un dirigente addetto a un ufficio territoriale della funzione risorse umane di una grande impresa, ufficio poi soppresso. La Corte d’Appello di Ancona (sentenza 491/2014) aveva accertato che la struttura periferica era stata effettivamente soppressa, ma che, a fronte del licenziamento del ricorrente e di un collega, nella divisione risorse umane erano stati inseriti due dipendenti inquadrati come quadri, con affidamento di incarico dirigenziale. Una circostanza che contraddiceva l’impossibilità, dichiarata nella motivazione del licenziamento, di assegnare al ricorrente analoghi incarichi.
Pur ritenendo legittima la prassi di affidare a quadri mansioni dirigenziali come banco di prova, il giudice di merito aveva considerato il licenziamento ingiustificato per il mancato riscontro, nella realtà aziendale, di una situazione data per già realizzata nella motivazione del recesso.
La Cassazione ha chiarito che questa decisione non smentisce il principio per cui il dirigente non gode dell’obbligo di repêchage. Si colloca invece nel legittimo controllo giudiziale sulla corrispondenza tra la ragione formalmente enunciata a fondamento del recesso e quella reale, riscontrata nel processo.
Cassazione 1581/2023: dirigente distaccato e fine del distacco
La sentenza n. 1581 del 19 gennaio 2023 riguarda un dirigente da lungo tempo distaccato presso un’altra società del gruppo. Cessato il distacco per soppressione della posizione occupata presso la distaccataria, la società distaccante lo ha licenziato.
Il dirigente si opponeva, sostenendo la necessità di verificare l’esistenza di altre posizioni disponibili presso la distaccante. Anche in questo caso la Cassazione ha rigettato il ricorso, ribadendo che alla giustificatezza del licenziamento del dirigente non si accompagna l’obbligo di verificare l’esistenza in azienda di altre posizioni utili alla ricollocazione, eventualità ritenuta inconciliabile con la stessa posizione dirigenziale.
Quando il licenziamento del dirigente è ingiustificato
Dalle pronunce esaminate emerge che il controllo del giudice non si sposta sulla ricerca di posizioni alternative, ma sull’effettività della ragione organizzativa. Il licenziamento del dirigente diventa ingiustificato, con diritto all’indennità, in presenza di alcuni indicatori tipici.
- Soppressione fittizia della posizione, dichiarata ma non realizzata nella struttura aziendale.
- Mancato collegamento tra la posizione soppressa e il riassetto organizzativo dedotto a giustificazione.
- Affidamento di incarico dirigenziale analogo ad altro dipendente, anche quadro, subito dopo il recesso.
- Assunzione di nuovo personale dirigente in concomitanza o a breve distanza dal licenziamento, con mansioni sovrapponibili.
- Motivazione contraddetta dai fatti, quando la ragione formale non trova riscontro nella realtà processuale.
L’attenzione, dunque, va spostata a monte: non tanto sull’esistenza di posizioni vacanti, quanto sulla realtà della soppressione della posizione che si afferma venuta meno.
Indennità supplementare: cosa spetta al dirigente
Quando il licenziamento risulta privo di giustificatezza, il dirigente non ottiene la reintegra, ma ha diritto all’indennità supplementare prevista dalla contrattazione collettiva di categoria.
L’importo dipende dal CCNL applicabile, dall’anzianità di servizio e, di norma, da una forbice tra un minimo e un massimo determinata in mensilità. Per la quantificazione concreta occorre verificare il contratto collettivo applicato al rapporto, poiché i parametri variano tra i diversi settori. Si tratta di una tutela economica, non ripristinatoria, coerente con la natura fiduciaria del rapporto dirigenziale.
Il confine tra buona fede, correttezza e obbligo di repêchage
Il licenziamento del dirigente è giustificato se sorretto da una ragione veritiera e valida, quindi non arbitraria. Se il riassetto aziendale è genuino e comporta l’effettiva soppressione della posizione, il datore non ha l’onere di cercarne una alternativa per salvare il rapporto.
Diverso è il caso in cui la soppressione sia fittizia o non adeguatamente collegata al riassetto dichiarato: qui il recesso è ingiustificato e scatta l’indennità supplementare. La verifica va condotta con particolare rigore nelle organizzazioni di grandi dimensioni, dove la pluralità di funzioni dirigenziali consente al datore di sopprimere o accorpare ruoli con maggiore disinvoltura, spostando le posizioni interne con margini di manovra più ampi.
In sintesi, il dirigente non è tutelato dall’obbligo di repêchage, ma dal principio di buona fede e correttezza, che impone una motivazione reale e non pretestuosa. Il confine tra recesso legittimo e ingiustificato non passa per la ricerca di posizioni vacanti, ma per l’effettività della riorganizzazione posta a fondamento del licenziamento.
Domande frequenti
Il datore di lavoro deve cercare posizioni alternative prima di licenziare un dirigente?
No. Per il dirigente non opera l’obbligo di repêchage. Nel licenziamento per riassetto organizzativo il datore non è tenuto a verificare l’esistenza di posizioni vacanti in cui ricollocarlo (Cass. 3175/2013, confermata da Cass. 1581/2023 e 2895/2023).
Quando il licenziamento di un dirigente è giustificato?
È giustificato quando si fonda su una ragione veritiera e non arbitraria, come una reale ristrutturazione che comporta l’effettiva soppressione della posizione. Viene meno la giustificatezza solo se il recesso è arbitrario o pretestuoso, in violazione di buona fede e correttezza.
Cosa significa obbligo di repêchage?
È il dovere del datore di verificare, prima di un licenziamento per ragioni oggettive, se il lavoratore possa essere ricollocato in altra posizione vacante e compatibile con la sua professionalità. Tutela gli altri dipendenti, ma non si estende al dirigente.
Il dirigente licenziato senza giustificatezza ha diritto a un risarcimento?
Sì. Non spetta la reintegra, ma l’indennità supplementare prevista dal CCNL di categoria, il cui importo varia in base al contratto applicato e all’anzianità di servizio.
Cosa succede se viene assunto un altro dirigente subito dopo il licenziamento?
Non rende automaticamente illegittimo il recesso, ma può costituire un indizio di soppressione fittizia della posizione. Il giudice valuta caso per caso se la ragione formale del licenziamento corrisponda a quella reale.
La soppressione della posizione dirigenziale deve essere reale?
Sì. Il datore deve dimostrare l’effettiva sussistenza della ragione organizzativa. Se la soppressione è fittizia o scollegata dal riassetto dichiarato, il licenziamento è ingiustificato.
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