In caso di licenziamento individuale illegittimo, il lavoratore ha diritto a un risarcimento economico calcolato in mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento. L’importo dipende dalla legge applicabile (Jobs Act o normativa precedente) e dalle dimensioni dell’impresa: nelle piccole imprese l’indennità può oggi arrivare fino a 18 mensilità, nelle grandi imprese fino a 36 mensilità.
Quanto spetta per un licenziamento illegittimo: gli importi in sintesi
La misura del risarcimento varia in base a tre variabili: la data di assunzione (prima o dal 7 marzo 2015), le dimensioni del datore di lavoro e la norma applicabile. La tabella riassume i valori vigenti.
| Situazione | Norma applicabile | Risarcimento |
|---|---|---|
| Piccola impresa, assunti prima del 7/3/2015 | Art. 8 legge 604/1966 | da 2,5 a 6 mensilità |
| Piccola impresa, assunti dal 7/3/2015 (dopo sent. 118/2025) | Art. 9 d.lgs. 23/2015 | da 3 a 18 mensilità |
| Grande impresa | D.lgs. 23/2015 | da 6 a 36 mensilità |
Piccole e grandi imprese: la distinzione che determina l’indennità
La quantificazione del risarcimento da licenziamento individuale illegittimo è prevista, nel nostro ordinamento, in misura diversa a seconda della legge applicabile (il Jobs Act del 2015 o la normativa precedente) e a seconda delle dimensioni dell’impresa.
Le imprese si distinguono in grandi, se occupano più di 15 dipendenti in ciascuna unità produttiva, oppure in più unità produttive nella stessa provincia, oppure occupano complessivamente oltre 60 dipendenti sul territorio nazionale; e in piccole, ossia quelle che non raggiungono tali soglie.
Il risarcimento prima del Jobs Act: l’art. 8 della legge 604/1966
La disciplina previgente, dettata dall’art. 8 della legge 604 del 1966, si applica ai dipendenti assunti prima del 7 marzo 2015. Essa prevede che, nelle piccole imprese, in caso di illegittimità del licenziamento si applichi una tutela meramente risarcitoria, compresa tra 2,5 e 6 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.
Il referendum dell’8 e 9 giugno 2025
Questa norma è stata oggetto di un quesito referendario, sottoposto al voto l’8 e 9 giugno 2025, con cui si proponeva l’abrogazione del tetto massimo di 6 mensilità. Il referendum non ha raggiunto il quorum: la disposizione è quindi rimasta immutata.
La sentenza n. 118/2025 della Corte Costituzionale
Poche settimane dopo, il 21 luglio 2025, con la sentenza n. 118/2025 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del tetto massimo di 6 mensilità previsto dalla nuova disciplina (art. 9 del d.lgs. 23/2015, applicabile agli assunti dal 7 marzo 2015 in poi), con riferimento alle piccole imprese.
L’art. 9 stabiliva, infatti, che il risarcimento potesse oscillare tra 3 e 6 mensilità. Per la Corte, un’indennità compressa in un divario così esiguo risultava incompatibile con la necessaria personalizzazione del danno subito dal lavoratore, anche di fronte a licenziamenti viziati dalle più gravi forme di illegittimità. Una forbice tanto ristretta non consentiva di rispecchiare la specificità del caso concreto, né di assicurare un ristoro adeguato a garantire la dignità del lavoratore, nel rispetto del principio di eguaglianza.
La disposizione dichiarata incostituzionale si poneva in continuità con la norma “gemella”, l’art. 8 della legge 604 del 1966 oggetto del referendum (da 3 a 6 mensilità contro le 2,5/6 mensilità della disciplina previgente).
È dunque ragionevole attendersi che sia presto dichiarato incostituzionale anche il tetto di 6 mensilità dell’art. 8 della legge 604/1966, nonostante sia sopravvissuto per quasi 60 anni senza mai incorrere in tale declaratoria.
Quanto spetta oggi nelle piccole imprese: da 3 a 18 mensilità
Dopo l’intervento della Corte Costituzionale, l’art. 9 del d.lgs. 23/2015 prevede che il risarcimento, nelle piccole imprese, vada da 3 a 18 mensilità: un importo comunque dimezzato rispetto alle grandi imprese, nelle quali la forbice resta compresa tra 6 e 36 mensilità.
Come il giudice quantifica il risarcimento
Entro i limiti minimo e massimo, la decisione del giudice può essere orientata, tra l’altro, dall’anzianità di servizio, dalla gravità del vizio e dalle dimensioni dell’impresa. Queste ultime sono ricavabili non solo dal numero dei dipendenti, ma anche da ulteriori parametri come il fatturato.
Per la Corte, infatti, il numero ridotto dei dipendenti non rispecchia più, se isolatamente considerato, l’effettiva forza economica del datore di lavoro, specie «in un quadro dominato dall’incessante evoluzione della tecnologia e dalla trasformazione dei processi produttivi».
Ad oggi, tra riforme disordinate e continui interventi correttivi della Corte Costituzionale, è arduo avere certezze in materia di licenziamento individuale. Una valutazione del singolo caso, alla luce della data di assunzione e delle caratteristiche del datore di lavoro, resta il passaggio decisivo per stimare l’indennità effettivamente spettante.
Domande frequenti sul risarcimento da licenziamento illegittimo
Quanto spetta per un licenziamento illegittimo in una piccola impresa?
Per gli assunti dal 7 marzo 2015, dopo la sentenza n. 118/2025, il risarcimento va da 3 a 18 mensilità. Per gli assunti prima di tale data si applica l’art. 8 della legge 604/1966, che prevede da 2,5 a 6 mensilità.
Qual è la differenza tra piccola e grande impresa?
È grande l’impresa che occupa più di 15 dipendenti per unità produttiva, o in più unità nella stessa provincia, oppure oltre 60 dipendenti complessivi sul territorio nazionale. Al di sotto di tali soglie l’impresa è considerata piccola, con un risarcimento di importo ridotto.
Cosa ha stabilito la sentenza n. 118/2025?
La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo il tetto massimo di 6 mensilità previsto dall’art. 9 del d.lgs. 23/2015 per le piccole imprese, ritenendolo incompatibile con la necessaria personalizzazione del danno. Il limite massimo è così salito a 18 mensilità.
Il referendum dell’8 e 9 giugno 2025 ha cambiato la normativa?
No. Il quesito proponeva l’abrogazione del tetto di 6 mensilità dell’art. 8 della legge 604/1966, ma non è stato raggiunto il quorum. La norma è quindi rimasta invariata.
Come fa il giudice a calcolare l’importo?
Il giudice si muove tra il minimo e il massimo di legge valutando anzianità di servizio, gravità del vizio e dimensioni economiche dell’impresa, considerate anche attraverso il fatturato e non solo il numero dei dipendenti.
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