L’agente che recede dal contratto di agenzia, di regola, non ha diritto alle indennità di fine rapporto. Fa eccezione il solo FIRR (indennità di risoluzione del rapporto versata a Enasarco), che spetta anche in caso di dimissioni dell’agente. Le indennità di legge (ex art. 1751 c.c.), suppletiva di clientela e meritocratica restano dovute soltanto quando il recesso dell’agente è giustificato da circostanze attribuibili al preponente.
La regola generale: il recesso dell’agente esclude le indennità di fine rapporto
L’agente che recede dal contratto, di regola, non ha diritto alle indennità di cessazione del rapporto: né all’indennità di legge (ex art. 1751 c.c.), né all’indennità suppletiva di clientela, né all’indennità meritocratica (queste ultime previste dagli accordi economici collettivi, c.d. AEC). Conserva, invece, tale diritto in caso di recesso del preponente.
L’unica indennità sempre dovuta: il FIRR versato a Enasarco
Solo l’indennità di risoluzione del rapporto, prevista dagli AEC e versata dal preponente a Enasarco (c.d. FIRR), spetta all’agente anche quando è lui stesso a recedere. Si tratta dell’unica componente delle indennità di fine rapporto che prescinde dalla parte che ha esercitato il recesso.
Le due eccezioni alla regola
Se questa è la regola, due, per quanto qui interessa, sono le eccezioni: una opera quando recede il preponente, l’altra quando recede l’agente.
Recesso del preponente per giusta causa
In primo luogo, se a recedere è il preponente, le indennità (ex art. 1751 c.c., suppletiva e meritocratica) non spettano “quando il preponente risolve il contratto per un’inadempienza imputabile all’agente, la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto“, definizione che richiama quella di giusta causa di cui all’art. 2119 c.c. In altre parole, per evitare di dover versare le indennità di fine rapporto, il preponente deve recedere per giusta causa.
Recesso dell’agente per circostanze attribuibili al preponente
Viceversa, in caso di recesso dell’agente, le predette indennità sono dovute se tale recesso è “giustificato da circostanze attribuibili al preponente“. A tal proposito si osserva che non occorre, affinché siano riconosciute all’agente le indennità in questione, che il recesso sia avvenuto per giusta causa, contrariamente a quanto appena detto in tema di recesso del preponente.
L’agente conserva il diritto alle indennità di fine rapporto non solo in caso di recesso per giusta causa, ma anche quando recede per circostanze che, pur non integrando gli estremi della giusta causa, siano comunque attribuibili al preponente. Per il recesso dell’agente, dunque, la soglia richiesta è meno gravosa rispetto a quella prevista per il recesso del preponente.
La giurisprudenza ha affermato che “la diversa formulazione rispetto al recesso del preponente per giusta causa porta a ritenere che basta un comportamento meno grave di quello che non consente la prosecuzione anche provvisoria del rapporto perché l’agente mantenga il diritto all’indennità” (Cassazione civile sez. lav., 02/09/2013, n. 20089).
Recesso dell’agente o del preponente: cosa spetta in concreto
La tabella seguente sintetizza la spettanza delle indennità di fine rapporto a seconda della parte che recede dal contratto di agenzia.
| Indennità | Recesso dell’agente | Recesso del preponente |
|---|---|---|
| Indennità di legge (art. 1751 c.c.) | No (salvo circostanze attribuibili al preponente) | Sì (salvo giusta causa per inadempimento dell’agente) |
| Indennità suppletiva di clientela (AEC) | No (salvo circostanze attribuibili al preponente) | Sì (salvo giusta causa) |
| Indennità meritocratica (AEC) | No (salvo circostanze attribuibili al preponente) | Sì (salvo giusta causa) |
| FIRR, indennità di risoluzione del rapporto (Enasarco) | Sì | Sì |
Quando il recesso dell’agente è “giustificato”: l’interpretazione estensiva
Per il riconoscimento delle indennità all’agente parrebbe sufficiente anche un inadempimento lieve del preponente. Addirittura, l’agente potrebbe mantenere il diritto all’indennità anche quando il suo recesso sia determinato da una situazione oggettiva, senza che occorra un inadempimento imputabile al preponente.
Si può infatti ipotizzare un’interpretazione estensiva, che dia rilevanza anche a comportamenti o fatti obiettivi riconducibili (cioè “attribuibili”) alla sfera del preponente, pur se non illeciti né colposi: si pensi, a titolo esemplificativo, al calo della produzione, alla chiusura aziendale, alle difficoltà economiche dell’impresa o ad altre circostanze analoghe.
Domande frequenti
L’agente che si dimette perde le indennità di fine rapporto?
Di regola sì. L’agente che recede dal contratto di agenzia non ha diritto all’indennità di legge (art. 1751 c.c.), né a quella suppletiva di clientela, né a quella meritocratica. Conserva però sempre il FIRR e mantiene le altre indennità se il recesso è giustificato da circostanze attribuibili al preponente.
Il FIRR spetta anche se è l’agente a recedere?
Sì. L’indennità di risoluzione del rapporto (FIRR), prevista dagli AEC e versata dal preponente a Enasarco, spetta all’agente a prescindere dalla parte che ha esercitato il recesso.
Serve la giusta causa perché l’agente che recede mantenga l’indennità?
No. A differenza del recesso del preponente, per l’agente non è richiesta la giusta causa. È sufficiente che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente, anche meno gravi di quelle che impedirebbero la prosecuzione del rapporto, come confermato da Cass. civ. sez. lav. n. 20089/2013.
La chiusura dell’azienda del preponente dà diritto all’indennità all’agente che recede?
Secondo l’interpretazione estensiva, sì. Anche fatti oggettivi non illeciti né colposi riconducibili alla sfera del preponente, come la chiusura aziendale, il calo della produzione o le difficoltà economiche dell’impresa, possono integrare le “circostanze attribuibili al preponente” che consentono all’agente di conservare le indennità di fine rapporto.
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