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MOBBING E AMBIENTE DI LAVORO STRESSOGENO

Il datore di lavoro risponde dei danni alla salute e dei danni morali subiti dal dipendente quando viola l’obbligo di sicurezza imposto dall’art. 2087 c.c. La responsabilita non presuppone necessariamente il mobbing o lo straining: secondo la Corte di Cassazione (sent. n. 27685/2025), e sufficiente un mero inadempimento, anche solo colposo, che si ponga in nesso causale con un danno psico-fisico del lavoratore.

L’obbligo di sicurezza del datore di lavoro (art. 2087 c.c.)

Ai sensi dell’art. 2087 c.c., il datore di lavoro e tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa tutte le misure che, secondo la particolarita del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare non solo l’integrita fisica, ma anche la personalita morale dei prestatori di lavoro.

In caso di inadempimento, il datore si espone a responsabilita risarcitoria sia per i danni alla salute (il cosiddetto danno biologico), sia per i danni morali, piu genericamente non patrimoniali, patiti dai dipendenti come conseguenza diretta della violazione.

Il datore, e chiunque all’interno dell’azienda eserciti l’autorita gerarchica, deve rapportarsi ai dipendenti in modo rispettoso, mai con espressioni che ne mortifichino la dignita. Rilevano, a tal fine, non soltanto le espressioni gratuitamente offensive, ma anche i rimproveri o le richieste formulati con modalita inurbane.

L’obbligo di sicurezza include, inoltre, il dovere di vigilare sull’operato dei sottoposti, delle cui condotte il datore di lavoro puo essere chiamato a rispondere.

Che cos’e il mobbing

Il mobbing e una pluralita sistematica di episodi vessatori, adottati nel loro insieme con uno specifico intento persecutorio nei confronti di un dipendente. La giurisprudenza riconosce la responsabilita risarcitoria del datore di lavoro a prescindere dalla legittimita o illegittimita dei singoli atti, valutando il disegno persecutorio unitario (Cass. n. 26684/2017; Cass. n. 16580/2022).

Cio significa che anche atti in se leciti, se inseriti in una strategia complessiva di emarginazione e svilimento del lavoratore, possono integrare la fattispecie e fondare la pretesa risarcitoria.

Che cos’e lo straining

Lo straining e una forma attenuata di mobbing in cui manca la continuita delle azioni vessatorie. La condotta nociva puo realizzarsi anche con una sola azione isolata, oppure con piu azioni prive di continuita, che determinino con efficienza causale una situazione di stress lavorativo, fonte di gravi disturbi psico-somatici, psico-fisici o psichici (Cass. n. 3291/2016; Cass. n. 2676/2021; Cass. n. 24339/2022; Cass. n. 3692/2023; Cass. n. 4664/2024).

La tutela non viene meno neppure quando non si riscontri il carattere della continuita e della pluralita delle azioni vessatorie (Cass. n. 18164/2018), oppure quando queste risultino comunque limitate nel numero (Cass. n. 7844/2018): la pretesa risarcitoria ex art. 2087 c.c. resta fondata ogni volta che le condotte datoriali inadempienti si rivelino produttive di danno all’integrita psico-fisica del lavoratore.

La svolta della Cassazione 2025: oltre le etichette di mobbing e straining

Con la sentenza n. 27685/2025, la Corte di Cassazione ha precisato che le nozioni di mobbing e di straining hanno natura medico-legale e non rivestono autonoma rilevanza giuridica, essendo utilizzate solo per comodita di sintesi espressiva. Anche in assenza di un accertato mobbing, il giudice deve verificare se sussista comunque una responsabilita del datore per non avere adottato tutte le misure possibili e necessarie a tutelare l’integrita fisica e la personalita morale del lavoratore.

La conseguenza pratica e rilevante: la responsabilita datoriale e configurabile a fronte di un mero inadempimento, imputabile anche solo per colpa, che si ponga in nesso causale con un danno alla salute o con un danno morale (Cass. n. 27685/2025). Non occorre quindi dimostrare un disegno persecutorio: cio amplia in modo significativo le maglie della tutela del lavoratore.

Ambiente stressogeno e responsabilita per colpa

La violazione dell’art. 2087 c.c. e ravvisabile quando il datore di lavoro consenta, anche solo colposamente, il mantenersi di un ambiente stressogeno divenuto fonte di danno alla salute dei lavoratori (Cass. n. 28923/2023). Non rileva, in tale prospettiva, l’intenzione di nuocere, ma il difetto di diligenza nel rimuovere o prevenire le condizioni organizzative dannose.

L’onere della prova: cosa deve dimostrare il lavoratore e cosa il datore

Sul lavoratore grava l’onere di provare la sussistenza del danno e il nesso causale tra l’ambiente di lavoro e il pregiudizio subito. Sul datore di lavoro grava, invece, l’onere di dimostrare di avere adottato tutte le misure necessarie a tutelare l’integrita fisica e la personalita morale del dipendente (Cass. n. 5061/2024; Cass. n. 33639/2022; Cass. n. 3692/2023; Cass. n. 4664/2024).

Si tratta di una ripartizione probatoria coerente con la natura contrattuale della responsabilita ex art. 2087 c.c.: provati il danno e il nesso causale, spetta al datore liberarsi dimostrando l’adempimento dell’obbligo di sicurezza.

I limiti della responsabilita datoriale

La responsabilita resta esclusa quando i pregiudizi derivino dalla qualita intrinsecamente e inevitabilmente usurante della ordinaria prestazione lavorativa, oppure quando tutto si riduca a meri disagi o a lesioni di interessi privi di consistenza e gravita, come tali non risarcibili (Cass. n. 15159/2019; Cass. n. 16580/2022). La soglia di rilevanza giuridica richiede, dunque, un danno effettivo e apprezzabile, non un semplice fastidio.

Domande frequenti

Che differenza c’e tra mobbing e straining?

Il mobbing presuppone una pluralita sistematica di condotte vessatorie con intento persecutorio. Lo straining e una forma attenuata in cui manca la continuita: puo bastare anche una singola azione isolata che provochi uno stato di stress dannoso per la salute del lavoratore.

Il datore di lavoro puo essere responsabile anche senza mobbing?

Si. Secondo Cass. n. 27685/2025, mobbing e straining sono nozioni medico-legali senza autonoma rilevanza giuridica. Il datore risponde gia per un mero inadempimento, anche solo colposo, che sia in nesso causale con un danno alla salute o un danno morale del dipendente.

Cosa deve provare il lavoratore per ottenere il risarcimento?

Il lavoratore deve dimostrare il danno subito e il nesso causale tra l’ambiente di lavoro e quel danno. Spetta poi al datore di lavoro provare di avere adottato tutte le misure necessarie a tutelare l’integrita fisica e la personalita morale del dipendente.

Lo stress da lavoro e risarcibile?

Si, quando il datore consente anche solo colposamente il mantenersi di un ambiente stressogeno che diventa fonte di danno alla salute (Cass. n. 28923/2023). Restano esclusi i meri disagi o le lesioni prive di gravita, non risarcibili.

Quali danni puo chiedere il lavoratore?

Il lavoratore puo chiedere il risarcimento dei danni alla salute (danno biologico) e dei danni morali, piu in generale non patrimoniali, derivanti dalla violazione dell’obbligo di sicurezza ex art. 2087 c.c.

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