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I CONTROLLI E LE INDAGINI DEL DATORE DI LAVORO

Il potere di controllo del datore di lavoro, finalizzato a verificare inadempimenti o illeciti del dipendente e ad attivare un procedimento disciplinare, è pienamente legittimo solo se esercitato entro i limiti fissati dalla legge. Vediamo quali sono.

Il datore di lavoro può controllare l’attività del dipendente, anche per accertare illeciti e avviare un procedimento disciplinare, ma solo entro i limiti dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970). I controlli a distanza sono ammessi per esigenze organizzative, produttive, di sicurezza del lavoro e di tutela del patrimonio aziendale, previo accordo sindacale o, in mancanza, autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro. I dati raccolti sono utilizzabili a fini disciplinari soltanto se il lavoratore è stato adeguatamente informato delle modalità d’uso degli strumenti e dei controlli.

Quali sono i limiti al controllo a distanza dei lavoratori

Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali possa derivare un controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale. La loro installazione richiede il previo accordo con le rappresentanze sindacali oppure, in difetto, l’autorizzazione dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Si tratta della disciplina dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, come riformulato dal Jobs Act (D.Lgs. 151/2015).

Un chiarimento essenziale riguarda il concetto di “distanza”, che va inteso in una duplice accezione:

  • distanza di luogo: il controllo avviene da remoto, fuori dalla presenza fisica del datore;
  • distanza di tempo: il controllo viene effettuato in un momento successivo rispetto allo svolgimento della prestazione.

Strumenti di lavoro: quando non serve l’accordo sindacale

Non occorre alcun accordo sindacale né autorizzazione per l’utilizzo degli strumenti di lavoro assegnati al dipendente per rendere la prestazione, ad esempio il personal computer, lo smartphone o il software gestionale. Questi strumenti sfuggono al regime autorizzatorio proprio perché serventi all’attività lavorativa.

L’esenzione, tuttavia, non è incondizionata. Resta fermo l’obbligo di rispettare la disciplina sulla protezione dei dati personali e di informare preventivamente il lavoratore, come vedremo nel paragrafo seguente.

Quando i dati raccolti possono essere usati a fini disciplinari

Anche qualora i controlli a distanza si svolgano entro i limiti consentiti, esiste un secondo presidio di garanzia. I dati raccolti possono essere utilizzati a fini disciplinari, e quindi posti a fondamento di una sanzione o di un licenziamento, soltanto se al lavoratore è stata fornita una adeguata informazione preventiva sulle modalità d’uso degli strumenti e sulle modalità di effettuazione dei controlli.

In assenza di tale informativa, conforme anche ai principi del GDPR, la prova raccolta rischia di essere inutilizzabile, con conseguente illegittimità del provvedimento disciplinare adottato.

I controlli difensivi: la tutela del patrimonio aziendale

Sono leciti, anche senza il rispetto dei limiti procedurali dell’art. 4, i cosiddetti controlli difensivi, attuati per proteggere il patrimonio aziendale, a condizione che siano già emersi sospetti concreti su un’attività illecita del dipendente prima dell’attivazione del controllo stesso.

La distinzione è decisiva. Il controllo difensivo non è uno strumento di sorveglianza generalizzata e preventiva della prestazione, bensì una reazione mirata a un illecito già fondatamente ipotizzato. È questo nesso temporale, tra il sospetto e il controllo, a renderlo compatibile con la cornice di garanzie poste a tutela del lavoratore.

Email aziendali: strumento di lavoro o corrispondenza privata

Particolarmente controverso è il tema delle email aziendali, che si collocano in una posizione intermedia tra lo strumento di lavoro e il mezzo di corrispondenza privata, tutelata a livello costituzionale.

La soluzione operativa più solida consiste nell’adottare e comunicare ai dipendenti un regolamento aziendale che disciplini l’utilizzo della posta elettronica e degli strumenti informatici, ponga limiti chiari ai controlli e individui i tempi di conservazione dei dati, nel rispetto della dignità e della riservatezza dei lavoratori. Un regolamento ben costruito riduce sensibilmente il rischio di contenzioso.

Ispezioni personali e accertamenti sanitari: cosa è vietato

Lo Statuto dei Lavoratori pone due divieti netti a tutela della persona del dipendente.

  • Sono vietate le ispezioni sulla persona del lavoratore, salvo i ristretti casi espressamente previsti dalla legge.
  • È vietato compiere accertamenti sanitari in autonomia. Lo stato di malattia è accertato dai medici del Servizio Sanitario Nazionale, mentre l’idoneità alla mansione è verificata dal medico competente.

Investigatori privati e indagini: limiti e prassi consentite

Sono lecite le indagini, anche tramite investigatori privati e anche al di fuori dei locali aziendali, ad esempio per accertare il reale stato di salute del dipendente in malattia o la sua fedeltà. L’investigatore non può però essere impiegato per il controllo occulto della prestazione lavorativa, ma soltanto per accertare il compimento di atti illeciti diversi dal mero inadempimento contrattuale (Cass. n. 27610/2024).

L’indagine investigativa incontra inoltre il limite della riservatezza. I controlli non possono diventare invasivi della vita privata né violare i principi di minimizzazione e proporzionalità. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 23578/2025, ha affrontato il caso di un dipendente pedinato per più giorni: pur essendo emerso che il lavoratore fingeva la malattia, la modalità sproporzionata dell’accertamento ha finito per inficiare la prova raccolta.

Accanto all’investigatore, sono ammesse ulteriori modalità di verifica:

  • incaricare una persona di fiducia che, fingendo ad esempio di essere un cliente, verifichi il comportamento del dipendente in una determinata circostanza. In questo caso il controllo non è qualificabile come occulto;
  • raccogliere informazioni da potenziali testimoni, in particolare interrogando altri dipendenti dell’azienda.

Interrogare il dipendente: il confine col procedimento disciplinare

Più delicata è la posizione del dipendente sottoposto a indagine. Dall’interrogatorio diretto è infatti possibile ottenere una vera e propria confessione, ma occorre prestare la massima attenzione a non aggirare le forme del procedimento disciplinare.

Il procedimento disciplinare richiede una previa contestazione scritta dell’addebito e la concessione di un termine a difesa. Acquisire dichiarazioni dal dipendente al di fuori di queste garanzie può rendere inutilizzabili gli elementi raccolti e viziare l’intero provvedimento.

Domande frequenti sui controlli del datore di lavoro

Il datore di lavoro può controllare il dipendente a distanza?

Sì, ma solo per esigenze organizzative, produttive, di sicurezza del lavoro o tutela del patrimonio aziendale, e previo accordo sindacale o autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro. I dati sono utilizzabili a fini disciplinari soltanto se il lavoratore è stato preventivamente informato.

Serve l’accordo sindacale per il pc o lo smartphone aziendale?

No. Per gli strumenti assegnati al dipendente per rendere la prestazione, come pc e smartphone, non occorre accordo né autorizzazione. Resta però l’obbligo di informare il lavoratore e di rispettare la normativa sulla privacy.

Il datore può leggere le email aziendali del dipendente?

L’accesso è possibile solo entro limiti definiti da un regolamento aziendale comunicato ai dipendenti, che rispetti la dignità e la riservatezza del lavoratore e indichi le modalità e i tempi del controllo.

Il datore può usare un investigatore privato per il dipendente in malattia?

Sì, l’indagine è lecita per accertare il reale stato di salute o la fedeltà del dipendente, ma deve rispettare i principi di minimizzazione e proporzionalità. Pedinamenti prolungati e invasivi possono rendere la prova inutilizzabile (Cass. n. 23578/2025).

Cosa sono i controlli difensivi?

Sono controlli volti a proteggere il patrimonio aziendale, leciti anche senza accordo sindacale, ma solo se attivati dopo che siano già emersi sospetti concreti di un illecito del dipendente.

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